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Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16326 del 04/08/2016

Violazione dell'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 - Azione della compagnia di assicurazioni nei confronti della banca negoziatrice - Azione di risarcimento danno ex art. 2043 c.c. - Esclusione - Azione di regresso ex art. 1299 c.c. - Configurabilità - Fondamento.

La compagnia di assicurazioni, responsabile della vigilanza sul suo subagente non è legittimata ad agire in giudizio ex art. 2043 c.c. nei confronti della banca negoziatrice di un assegno non trasferibile, assumendone la responsabilità aquiliana e chiedendo il risarcimento del danno per avere quest'ultima consentito l'incasso del titolo a persona diversa dal beneficiario, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933, in quanto non è soggetto danneggiato, ma concorre con la banca nell'illecito commesso nei confronti dell'emittente l'assegno e, dunque, può convenirla in giudizio unicamente con l'azione di regresso ex art. 1299 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16326 del 04/08/2016