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Credito - credito fondiario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9389 del 10/05/2016

Mutuo fondiario ex art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976 - Distribuzione dell'onere della prova tra creditore e debitore sulla erogazione del mutuo e sulla restituzione delle somme.

In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9389 del 10/05/2016