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CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10653 del 03/05/2010

Azienda bancaria - Trasferimento - Effetti processuali - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Sussistenza - Incidenza dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 sulla disciplina processuale - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di trasferimento di un'azienda (o di un ramo di azienda) bancaria, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo d'azienda) il soggetto cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con la conseguente applicazione delle disposizioni dettate a tal proposito dall'art. 111 cod. proc. civ., non assumendo alcun rilievo, a tal fine, l'art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - secondo cui, in caso di cessione di aziende bancarie, si configura la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti dell'azienda ceduta, una volta trascorso il termine entro il quale i creditori hanno facoltà di esigere l'adempimento delle obbligazioni anche nei confronti del cedente - il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente il significato di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell'azienda, operando su di un piano di diritto sostanziale, sicché sarebbe del tutto arbitrario farne discendere, sul piano processuale, regole diverse da quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi, a titolo particolare, del rapporto controverso.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10653 del 03/05/2010