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borsa - intermediazione finanziaria – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6255 del 31/03/2016

Procedimento ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Azione di regresso - Natura - Fondamento - Delibera di rinuncia dell'ente obbligato - Nullità.

In tema di intermediazione finanziaria, l'azione di regresso prevista dall'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998 nei confronti del dipendente, od organo individuato come responsabile, è un'obbligazione accessoria "ex lege" inderogabile, posta a tutela dell'interesse generale alla trasparenza del mercato finanziario, sicché è nulla, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la delibera con cui l'ente obbligato vi rinunci.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6255 del 31/03/2016