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L'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistono gli estremi del reato di usura, ex art. 644 c.p.: usura - Corte d'appello Campobasso, civile Sentenza 23 settembre 2014, n. 274

vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato Corte d'appello Campobasso, civile Sentenza 23 settembre 2014, n. 274

Corte d'appello Campobasso, civile
Sentenza 23 settembre 2014, n. 274
IN FATTO
Con citazione del 28.12.2010, per l'udienza del 15.06.2011, la S..... (d'ora in avanti, per brevità, Banca) ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, indicata in oggetto, rassegando le richieste conclusive di seguito ritrascritte:
"1) - Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita accertare la sussistenza di tutti i fatti e le circostanze dedotti dall'appellante, e, conseguentemente, in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata;
2) - per l'effetto, dichiarare, contrariis reiectis, nulla dovuto dalla Banca al Ca.... per i titoli di cui alla sentenza impugnata;
3) - confermare la validità dell'atto di precetto notificato il 22.11.2004, considerata la non applicazione della 1.108/96 al rapporto in questione, ed in via gradata considerare la sola eventuale eliminazione di quanto non dovuto dal debitore Ca... per effetto del superamento del tasso soglia;
4) - revocare l'ordinanza di sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare n. R.G.E. 108/2004, disposta dal giudice di prime cure con provvedimento del 19.07.2005, contenuto nel fascicolo d'ufficio di I grado;
5) - il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio".
L'appellato Ca.... si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 23 maggio 201, con la quale ha contestato il gravame, e concluso "a che l'adita Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia così provvedere:
1. sospendere il presente procedimento civile, stante la pendenza di un procedimento penale, a seguito della trasmissione degli atti alla Procura a cura del giudice di primo grado;
2. nel merito, rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile, anche per quanto concerne la richiesta di revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, per le motivazioni esposte nel proprio atto difensivo, nonché perché infondato, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado, la n. 593/2010, con condanna della Banca al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi nei confronti del sig. Ca...., per danno materiale, morale ed esistenziale, in una somma maggiore rispetto a quella liquidata in via equitativa dal giudice di prime cure, il tutto maggiorato con interessi e rivalutazione monetaria;
3. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario.
4. In subordine, e nella denegata ipotesi di soccombenza, Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello compensare le spese del presente giudizio".
All'udienza del 13 novembre 2013, sulle conclusioni delle parti precisate con riferimento a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi, come in precedenza ritrascritte, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei doppi termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla vicenda processuale, si rinvia alla sentenza appellata, che deve intendersi qui integralmente riportata (posto che la motivazione per relationem è ormai pacificamente ammessa, purché il rinvio sia specifico - Cass. 3367/2011 - a fortiori, nella ricostruzione della vicenda processuale, è sufficiente il richiamo all'atto impugnato).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in via preliminare vagliata la richiesta della parte appellata, volta alla sospensione del"presente procedimento civile, stante la pendenza di un procedimento penale a seguito della trasmissione degli atti alla Procura a cura del giudice di primo grado", richiesta che si appalesa infondata. In disparte che non è stato dimostrato che detto procedimento sia pendente, va, ad ogni buon conto, rilevato che l'art. 35 della legge 353/1990, nell'intento di coordinare il testo dell'art. 295 c.p.c. - riguardante, sul piano generale, la c.d. sospensione necessaria del processo - con le innovazioni introdotte dal codice di procedura penale del1988 (che ha abolito la necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile di danno) ha eliminato il richiamo all'art. 3 c.p.p., contenuto nella prima parte del testo originario dell'art. 295. Dunque, il nuovo testo di questa disposizione, entrato in vigore a far data dal 1 gennaio 1993, pone in capo al giudice l'obbligo della sospensione del processo civile, in ogni caso in cui, egli stesso, o altro giudice, deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Ma, per quanto concerne più specificamente la sospensione del processo civile per pregiudizialità penale, la S.C. (cfr. sentenza n. 13544 del 2006) la ritenuto che nell'ordinamento processuale vigente l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale si ispirano i rapporti tra i due processi: con il duplice corollario, della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti.

Cosicché, prosegue la citata sentenza, la sospensione necessaria del giudizio civile è limitata all'ipotesi in cui l'azione, in sede civile, sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale (ipotesi non ricorrente nel caso di specie) prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi.

Quanto propriamente al merito del gravame, la Banca lamenta che il mutuo, oggetto del giudizio, era stato stipulato prima della entrata in vigore della legge 108/96 e che, per questo, non possono essere ricondotte allo stesso le medesime conseguenze di un mutuo usurario dall'origine; che la Banca è sempre andata incontro alle esigenze del cliente, rideterminando all'occorrenza i tassi in senso a questi favorevole; che il Tribunale ha tenuto conto solo di alcune sentenze di legittimità ed alcune di merito; che sono state computate tutte le spese e competenze, senza le quali il tasso di interesse non sarebbe mai potuto divenire usurario per gli anni 1999, 2002 e 2003; di avere gestito il rapporto solo limitatamente a detto ultimo anno, essendo stato il mutuo stipulato dal Ca... con il Ba... di ., poi assorbito per fusione da essa Banca appellante; si evidenzia quindi la contraddizione in cui è caduto il primo giudice allorché afferma, da un canto, che il tasso fisso del 13% era "regolare" al tempo della conclusione del contratto, ma sicuramente "immorale"; si contesta anche l'affermazione per cui il mutuo abbia prodotto interessi usurari per tutta la sua durata, anche dall'inizio; la Banca assume quindi di non avere causato alcun danno al Ca...

L'appello merita accoglimento, essendo fondato il primo motivo di gravame – con conseguente assorbimento degli altri - nel quale la Banca in sostanza si duole dell'applicazione della 1.108/96 al contratto di mutuo oggetto di giudizio, erronea, in quanto concluso in epoca precedente all'entrata in vigore di detta legge.

Di vero, giurisprudenza ormai consolidata, richiamata anche dal primo giudice nell'incipit della motivazione della sentenza impugnata - cfr. da ultimo, Cass. n. 25182 del 2010 - precisa che, con riferimento a fattispecie anteriore, come pacificamente nel caso che ci occupa, alla legge n. 108/1996, in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga, come avvenuto per il contratto di mutuo ora in verifica, in forma scritta, ex art. 1284 c.c.

L'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistono gli estremi del reato di usura, ex art. 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato: tutti requisiti neppure allegati dall'allora attore Ca...., e dei quali, comunque, quanto meno per totale difetto dell'elemento soggettivo, non v'è traccia negli atti. Valide dunque le predette clausole contrattuali, è esclusa l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale, come disposto dal primo giudice. Il quale ha sviluppato la motivazione in termini penalistici, argomentando, astrattamente, in tema di momento consumativo del reato di usura, e poi ha affermato, aderendo alla prospettazione che il Ca... assume anche in fase di gravame, che la nuova disciplina sull'usura ex lege 108/1996 si applica anche ai contratti anteriormente stipulati, in quanto ancora produttivi di effetti, quali la corresponsione degli interessi. Una tesi, in effetti, sostenuta dalla S.C. prima dell'intervento legislativo di interpretazione autentica della legge 108/1996 (cfr. le sentenze 14899 del 2000, 1126 del 2000, 5286 del 2000, richiamate dall'opponente, anche in grado di appello).

Senonchè, il D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, conv., con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 24, accogliendo la tesi della promissio, opposta a quella avallata dalla Cassazione, che faceva riferimento al momento della datio, ha stabilito il principio secondo cui la valutazione della usurarietà degli interessi deve riferirsi al momento genetico del rapporto. Sul punto si confronti la sentenza della S.C. n. 13868 del 24.09.2002, a mente della quale i criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, come emerge, appunto, dalla norma di interpretazione autentica, di cui alla legge n. 24/2001, secondo la quale il tasso si considera usurario non con riferimento al tempo in cui sono dovuti, ma in riferimento a quello in cui gli interessi sono stati convenuti; si vedano che le successive pronunce, n. 17813 del 2002, n. 4380 del 2003, n. 15497 del 2005 e n. 21265 del 2007.

In pratica, il momento che rileva ai fini dell'applicazione o meno della legge 108/1996 è rappresentato dalla stipula del contratto. L'obbligo di restituzione di quanto corrisposto a titolo di mutuo dal mutuante al mutuatario sorge nel momento in cui la somma mutuata è posta nella disponibilità del mutuatario, la traditio, che segna il momento perfezionativo di detto contratto, e non di volta in volta, con la scadenza delle singole rate; la restituzione di rate di mutuo, quindi, non costituisce esecuzione di obbligazioni sorte posteriormente all'entrata in vigore della legge, ma di obbligazioni sorte anteriormente, e ciò non solo per il capitale, ma anche per gli interessi, entrando anche questi a far parte dell'unica obbligazione restitutoria, che sorge al momento della consegna del denaro.

Si rileva, infine, che la sentenza della S.C. n. 350 del 2013, citata dalla Difesa del Ca... nella memoria conclusionale e in quella di replica del grado di appello, non è pertinente al caso in disamina, essendo relativa ad un contratto di mutuo concluso successivamente all'entrata in vigore della legge 108/1996.
Per questi motivi la sentenza appellata va integralmente riformata; consegue la condanna del Ca... a rifondere alla parte appellante le spese processuali del giudizio di primo grado, come liquidate in dispositivo, in applicazione della Tariffa Forense all'epoca in vigore; non sussistendo motivi per doversene discostare, anche le spese del grado seguono il principio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, alla stregua del D.M. n. 55/2014, fase di studio, introduttiva e decisoria, scaglione di riferimento compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla BA...., in persona del l. r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, indicata in oggetto, e nei confronti di Ca...., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, accerta e dichiara la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato il 22.11.2004, con conseguente revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare n. R.G.E. 108/2004, disposta dal giudice di prime cure con provvedimento del 19.07.2005, e rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata dal Ca... nei confronti della Banca;
- Condanna Ca.... al pagamento, in favore della Banca, delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che, per il primo, liquida in Euro 4.215,00 per diritti e onorari, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa, 12,5%; e per il secondo grado in Euro 204,66 per esborsi, Euro 3.777,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa (15% del compenso, art. 2, secondo comma, D.M. cit.), da maggiorare, per ognuno dei gradi, di I.V.A., se dovuta, e CPA, sull'imponibile e secondo le aliquote di legge.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 17 settembre 2014.
Depositata in Cancelleria il 23 sette