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Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore – Cass. n. 8968/2023

Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore - Successiva registrazione del contratto originario - Sanatoria della nullità - Esclusione - Ragioni.

 

Qualora le parti concludano un primo contratto di locazione immobiliare senza provvedere alla sua registrazione e, poi, un altro contratto immediatamente registrato e indicante un canone inferiore, la tardiva registrazione del contratto originario, successiva a quella del secondo, non può avere l'effetto di sanarne l'invalidità - perché, altrimenti, il tardivo adempimento dell'obbligo fiscale opererebbe in danno del conduttore - con la conseguenza che solo il contratto posteriore è idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8968 del 30/03/2023 (Rv. 667239 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1343

 

Corte

Cassazione

8968

2023