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Parziale inadempimento dell'appaltatore – Cass. n. 8038/2023

Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - appalto (contratto di) - tipi di appalto - a corpo - Noleggio - Applicazione analogica delle norme sull'appalto - Sussistenza - Fondamento - Corrispettivo determinato a corpo - Parziale inadempimento dell'appaltatore - Corrispettivo determinato a misura della prestazione adempiuta - Esclusione - Determinazione del corrispettivo in relazione alla prestazione adempiuta - Criteri.

 

Nel contratto di noleggio a freddo a cui, alla stregua della sua natura, funzione e oggetto sono analogicamente applicabili le norme sull'appalto di servizi ad esecuzione continuata, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8038 del 21/03/2023 (Rv. 667305 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_1657, Cod_Civ_art_1665

 

Corte

Cassazione

8038

2023