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Inequivoca rinuncia alla disdetta alla prima scadenza – Cass. n. 33883/2021

Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - immobili adibiti ad uso di abitazione - equo canone - Patti in deroga ex art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 - Validità - Condizioni - Inequivoca rinuncia alla disdetta alla prima scadenza - Necessità - Utilizzo di formule sacramentali - Necessità - Esclusione.

 

La pattuizione di un canone libero ex art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 (conv., con. modif., dalla l. n. 359 del 1992), in deroga alla disciplina sull'equo canone di cui alla l. n. 392 del 1978, è valida soltanto se il locatore rinunci, contestualmente alla conclusione del contratto, alla facoltà di disdire la locazione alla sua prima scadenza, ma tale rinuncia non richiede l'adozione di formule sacramentali.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 33883 del 12/11/2021 (Rv. 662955 - 01)

 

Corte

Cassazione

33883

2021