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Locazione - obbligazioni del conduttore - restituzione della cosa locata - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29329 del 13/11/2019 (Rv. 655795 - 01)

Deterioramento subito dalla cosa locata per il normale uso - Eliminazione al termine del rapporto - Obbligazione contrattuale del conduttore - Clausola - Nullità.

In tema di locazioni ad uso abitativo, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29329 del 13/11/2019 (Rv. 655795 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1576, Cod_Civ_art_1590