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Locazione - obbligazioni del conduttore - danni per ritardata restituzione - Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20708 del 31/07/2019 (Rv. 654984 - 02)

Ritardata consegna di area demaniale a seguito di scadenza della concessione - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Liquidazione - Criterio ex art. 1591 c.c. - Applicabilità. Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione

In tema di mancata riconsegna di un'area demaniale, oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza ovvero revocata, il danno è da ritenersi sussistente "in re ipsa" e va commisurato al presumibile valore locativo dell'immobile illegittimamente occupato, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso; ne consegue che trova applicazione, in via analogica, il criterio di valutazione previsto dall'art. 1591 c.c., espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione di un bene dietro corrispettivo, allorché il concessionario lo continui a utilizzare oltre il termine finale del rapporto senza averne più il titolo.

Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20708 del 31/07/2019 (Rv. 654984 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1591