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Locazione - obbligazioni del conduttore - restituzione della cosa locata - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15146 del 20/06/2017

Ritardata consegna dell’immobile - Obblighi del conduttore - Corresponsione del canone convenuto sino alla riconsegna e maggior danno - Diversa natura degli stessi - Conseguenze

Il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto, in base all'art. 1591 c.c., ad un duplice obbligo: quello (che sussiste sempre) di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, che ha natura di debito di valuta ed è sottoposto al principio nominalistico, concretandosi in un debito determinato, sin dal momento della sua nascita, in una espressione monetaria, e quello (eventuale) di risarcire il maggior danno patito dal locatore, che, invece, non essendo fin dall'origine un debito di natura pecuniaria, ma traducendosi in un concreto e specifico ammontare monetario solo al momento della pronuncia giudiziale di liquidazione, importa che deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il mancato rilascio e la liquidazione del danno.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15146 del 20/06/2017