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Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 13/05/2010

Termini processuali - Sospensione - Nel periodo feriale - Controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. sostituito dall'art. 409 cod. proc. civ. - Nozione - Estensione alle controversie regolate dal rito del lavoro - Esclusione - Azione del conduttore ex art. 79 della legge n. 392 del 1978 - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità.

L'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dall'art. 409 per effetto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate con il rito del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata. Ne deriva che le controversie che riguardano l'azione proposta dal conduttore a norma dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392 per ripetere, fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta legge, non rivestendo carattere di urgenza e non potendosi includere neppure per analogia nell'elencazione tassativa dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, non si sottraggono alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 13/05/2010