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Locazione (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione finanziaria (leasing) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17604 del 12/10/2012

Collegamento tra vendita e leasing - Effetti - Legittimazione dell'utilizzatore alle azioni scaturenti dalla vendita - Sussistenza - Deroga della competenza pattuita nella vendita - Efficacia nei confronti dell'utilizzatore - Fondamento.

L'operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, e tale collegamento ha l'effetto giuridico di legittimare l'utilizzatore ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. Ne consegue che la clausola derogativa della competenza, contenuta nel contratto di vendita ed espressamente approvata per iscritto dalle parti di quel contratto, deve ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore, in quanto clausola di trasferimento, facente parte del contratto dal quale l'utilizzatore deriva il suo potere di azione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17604 del 12/10/2012