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locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - indennità per la perdita dell'avviamento - in genere – Corte di Cassazione Sez

Prova dell'esistenza in concreto dell'avviamento e della sua perdita da parte del conduttore - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Prosecuzione dell'esercizio dell'attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile sito nelle vicinanze - Indennità - Spettanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11596 del 31/05/2005

L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è, ai sensi dell'art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, dovuta al conduttore uscente a prescindere da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno che il conduttore stesso abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio, e pertanto anche se egli continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile situato nelle vicinanze.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11596 del 31/05/2005