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Locazione - obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) - morosità – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19222 del 29/09/2015

Obbligazione relativa al pagamento del canone - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Oggetto - Danno da ritardo non coperto dagli interessi - Esclusività. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19222 del 29/09/2015

L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta, sicché, ai sensi dell'art. 1224 c.c., la rivalutazione è dovuta solo per la parte eccedente il danno da ritardo coperto dagli interessi.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19222 del 29/09/2015