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Rinuncia all'eredità – Cass. n. 37827/2022

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all’eredità - in genere - Rinuncia all'eredità - Forma solenne - Revoca della rinuncia - Forma solenne - Necessità - Fondamento.

 

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 37927 del 28/12/2022 (Rv. 666667 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0519, Cod_Civ_art_0525

 

Corte

Cassazione

37927

2022