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Estensione alla sentenza non definitiva e agli atti ad essa funzionali – Cass. n. 37735/2022

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Estinzione del processo - Inefficacia degli atti compiuti ex art. 310 c.p.c. - Estensione alla sentenza non definitiva e agli atti ad essa funzionali - Esclusione - Conseguenze - Effetto interruttivo dell'atto introduttivo del giudizio - Permanenza fino al suo passaggio in giudicato - Mancata riserva di gravame - Rilevanza - Litisconsorzio processuale in cause scindibili - Effetti - Fattispecie.

 

L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze non definitive di merito pronunciate nel corso dello stesso, di talché persistendo l'efficacia degli atti processuali compiuti in funzione di dette sentenze, l'effetto interruttivo, realizzatosi con l’atto introduttivo del giudizio permane, ai sensi dell'art 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui queste non siano passate in giudicato a seguito della sentenza dichiarativa dell'estinzione e del decorso dei relativi termini d'impugnazione o, in caso di mancata dichiarazione di riserva di gravame, dalla scadenza dei medesimi termini che decorrono, ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c., rispettivamente, dalla notificazione e dalla pubblicazione della stessa sentenza non definitiva; dichiarazione che, in ipotesi di litisconsorzio processuale in cause scindibili, ha effetto nei confronti della sola parte che l'ha formulata. (Nella specie, la S.C., con riguardo ad un'azione di riduzione esercitata contro più beneficiari di disposizioni lesive della legittima, ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la permanenza dell'interruzione della prescrizione, prodotta dalla domanda giudiziale, fino al passaggio in giudicato della sentenza di estinzione, senza considerare che, nei confronti della parte che non aveva proposto la riserva di gravame, l'effetto permanente era venuto meno con la maturazione del termine lungo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza non definitiva, non valendo per tale azione la regola del litisconsorzio necessario dal lato attivo e passivo).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 37735 del 23/12/2022 (Rv. 666438 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_2945

 

Corte

Cassazione

37735

2022