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Decreto pronunciato su reclamo avverso concessione di termine per l'accettazione dell'eredità –Cass. n. 969/2022

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell’eredità (pura e semplice) - diritto di accettazione - prescrizione "Actio interrogatoria" - Decreto pronunciato su reclamo avverso concessione di termine per l'accettazione dell'eredità - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza resa dal Tribunale, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., con cui si sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità stessa, non è ricorribile per cassazione, in quanto priva di decisorietà e definitività, attesa anche la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c. (v. Cass., sez. 2, n. 751/70, Rv. 34602301; Cass., sez. 2, n. 4897/87, Rv. 45351801)

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 969 del 13/01/2022 (Rv. 663917 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0481, Cod_Proc_Civ_art_742, Cod_Proc_Civ_art_749

 

Corte

Cassazione

969

2022