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Recupero dai convenuti della quota del beneficiario non convenuto – Cass. n. 32197/2021

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Azione di riduzione - Limiti dell'azione del legittimario - Recupero dai convenuti della quota del beneficiario non convenuto; richiesta verso i beneficiari della differenza tra beni relitti e donati; recupero da donatario anteriore di beni recuperabili dal posteriore - Esclusione.

 

L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario; tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32197 del 05/11/2021 (Rv. 663263 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_5059, Cod_Civ_art_0564

 

Corte

Cassazione

32197

2021