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Pregiudizio derivante dall'accordo tra rinunciante e chiamati per rappresentazione – Cass. n. 24524/2021

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità' - Creditore del chiamato all'eredità - Pregiudizio derivante dall'accordo tra rinunciante e chiamati per rappresentazione - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto creditore - in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia - non potendo egli pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24524 del 10/09/2021 (Rv. 662333 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0519, Cod_Civ_art_0524

 

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Cassazione

24524

2021