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Legato a favore di ente ecclesiastico – Cass. n. 1149/2021

Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - legato (nozione, distinzioni) - Legato a favore di ente ecclesiastico - Esenzione ex art. 3 d.lgs. n. 346 del 1990 - Spettanza - Condizioni - Attività ulteriori - Conseguenze - Esclusione - Fattispecie. Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - oggetto dell'imposta - esenzioni e agevolazioni (benefici) - In genere.

In tema di imposta di successione, spetta l'esenzione di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 al legato a favore di ente pubblico civilmente riconosciuto, avente come scopo istituzionale la finalità di culto, equiparabile a fini tributari a quello di beneficenza, istruzione, educazione e cultura, anche ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l. n. 121 del 1985, a meno che lo svolgimento in concreto di altre attività da parte dell'ente, anche solo in via marginale o strumentale (nella specie, conduzione di fondo agricolo), elimini in radice l'esclusività del fine premiale di pubblica utilità, con conseguente venir meno "ex ante" del presupposto oggettivo dell'agevolazione totale.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 1149 del 21/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0649