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Immissione nel possesso dei beni ereditari - Conseguente accettazione tacita dell'eredità - Cass. n. 15690/2020

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Immissione nel possesso dei beni ereditari - Conseguente accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Esclusione - Inventario nel termine ex art. 485 c.c. - Omissione - Conseguenze.

L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius".

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020 (Rv. 658781 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0485

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