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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredita' - impugnazione - da parte dei creditori - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5994 del 04/03/2020 (Rv. 657272 - 01)

Presupposti - Danno ai creditori - Nozione - Onere probatorio - Riparto.

Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5994 del 04/03/2020 (Rv. 657272 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0524, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2901