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Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - esecutori testamentari - funzioni - rappresentanza processuale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5520 del 28/02/2020 (Rv. 657119 - 01)

Azioni relative al suo ufficio - Titolarità "iure proprio" - Sussistenza - Fondamento - Azioni relative all'eredità - Legittimazione processuale in qualità di sostituto - Conseguenze in tema di litisconsorzio.

L'esecutore testamentario, mentre è titolare "iure proprio" delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art_ 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità e, cioè, a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi del "de cuius", ma agisce in nome proprio, l'esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5520 del 28/02/2020 (Rv. 657119 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0703, Cod_Civ_art_0704, Cod_Civ_art_0707, Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_102

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA"

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

ESECUTORI TESTAMENTARI