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Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 18/08/1981

Con beneficio d'inventario - effetti - in genere - morte del soggetto obbligatosi ad una determinata prestazione - incolpevole impossibilita dell'erede beneficiato di adempiere detta prestazione - esclusione.*

La morte del soggetto che si sia obbligato ad una determinata prestazione (nella specie, costruzione di villette ed opere di urbanizzazione di un fondo) non costituisce di per sè sola evento che dimostri l'incolpevole impossibilità dell'erede beneficiato di adempiere in tutto o in parte la prestazione a cui si era obbligato il proprio dante causa, dal momento che, da una parte, la semplice maggiore difficoltà della prestazione che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione non esclude la responsabilità per inadempimento, mentre, dall'altra, l'erede, anche beneficiato, è pur sempre responsabile per quei fatti pregiudizievoli per i terzi creditori dell'eredità, verificatisi dopo la morte del de cuius e che siano a lui imputabili.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 18/08/1981