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Successione mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 23/02/1985

Diritto di accettazione - trasmissione - modi - tacita - in genere - facoltà di accettazione tacita - trasmissione agli eredi del chiamato premorto - diritti dell'erede del chiamato - contenuto.*

168057 439611.*

La facoltà di accettazione tacita dell'eredità a norma dello art. 476 cod. civ., spetta anche agli eredi del chiamato alla eredità il quale sia deceduto prima di averla accettata, in quanto, secondo l'art. 479, la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede, con la conseguenza che quest'ultimo oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all'eredità, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli Atti spettanti al chiamato che prima della sua morte non abbia accettato la eredità. ( V mass n 73561; ( V mass n 26644).*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 23/02/1985