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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - effetti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5091 del 03/03/2010

Azione di petizione erria - Disposizioni in materia di possesso - Applicabilità - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Esclusione - Diritto ai frutti indebitamente percepiti - Sussistenza - Limiti.

Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 cod. civ. ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato; pertanto, poiché l'art. 535 cod. civ. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni erri, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni erri - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5091 del 03/03/2010