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Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7731 del 12/07/1991

Eredità giacente - Cessazione - Curatore - Liquidazione del compenso da parte del Pretore - Persistenza del relativo potere.

L'accettazione della eredità e la conseguente chiusura del procedimento di eredità giacente non comportano la perdita del potere del pretore di liquidare il compenso dovuto al curatore, ma ne costituiscono la necessaria premessa, in quanto l'esercizio di detto potere non soggiace a limiti temporali ma dipende dalla conclusione dell'incarico affidato al curatore correlandosi alle attività all'uopo svolte dallo stesso.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7731 del 12/07/1991