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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - in genere (pura e semplice) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21348 del 09/10/2014

Ipotesi disciplinate dagli artt. 476 e 527 cod.civ. - Differenze - Fondamento.

In tema di successioni "mortis causa", l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art. 476 cod. civ. presuppone la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 527 cod. civ., che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni erri, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del "de cuius", ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21348 del 09/10/2014