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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - forma - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21014 del 12/10/2011

Forma solenne - Necessità - Revoca tacita - Ammissibilità - Esclusione.

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21014 del 12/10/2011