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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16426 del 27/09/2012

Accettazione dell'eredità - Diritto di accettazione - Prescrizione - Termine previsto dall'art. 480 cod. civ. - Decorrenza per i chiamati ulteriori - Dal momento dell'apertura della successione - Configurabilità - Fondamento.

In tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 cod. civ. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 cod. civ., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 cod. civ., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto errio sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 cod. civ., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l' "actio interrogatoria", mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 cod. civ., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16426 del 27/09/2012