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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - poteri del chiamato prima dell'accettazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10197 del 03/08/2000

Chiamato non possessore dei beni erri - Legittimazione passiva nelle azioni relative al "de cuius" - Esclusione - Citazione in giudizio - Costituzione al solo fine di far valere il difetto di legittimazione - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Esclusione.

Il chiamato dell'eredità che non sia nel possesso dei beni erri non può stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità (ipotesi prevista dall'art. 486 cod. civ. soltanto per il chiamato in possesso dei beni erri) e pertanto nei suoi confronti non è possibile ne' proseguire il giudizio instaurato nei confronti del "de cuius", ne' agire ex novo; se, tuttavia, si sia agito contro il chiamato non possessore e costui si sia costituito eccependo la propria carenza di legittimazione , il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio, senza che, peraltro, la semplice costituzione intesa al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione possa configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atto pienamente compatibile con la volontà di non accettare l'eredità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10197 del 03/08/2000