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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 264 del 08/01/2013 - 2

Unicità della prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità, decorrente in ogni caso dall'apertura della successione, indipendentemente dalla fonte della delazione - Successiva scoperta di testamento del quale non si aveva notizia al momento dell'accettazione dell'eredità - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, secondo comma, cod. civ. - Manifesta infondatezza.

In tema di successioni "mortis causa", è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 480, secondo comma, cod. civ., interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre unitariamente dal giorno dell'apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia. Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti erri tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell'indicato termine di dieci anni, l'eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine l'eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all'eredità, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell'esistenza di tale scheda testamentaria; d'altra parte, prevedendo l'art. 480 cod. civ. un termine prescrizionale, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per sua natura estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 Cost., in quanto non volto all'esercizio del diritto di difesa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 264 del 08/01/2013