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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - rinunzia – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11213 del 16/05/2007

Erede legittimo - Decadenza dell'erede testamentario dal diritto di accettare l'eredità - Sentenza - Rinuncia a far valere gli effetti della pronuncia - Espressa in sede di transazione con il chiamato con testamento - Effetti - Accettazione dell'eredità - Sussistenza - Ragioni.

L'erede legittimo che non abbia partecipato al giudizio, promosso dagli altri eredi legittimi, diretto a far dichiarare la decadenza del (diverso soggetto) chiamato con testamento dal diritto di accettare l'eredità, qualora convenga in via transattiva di rinunciare agli effetti della sentenza a fronte dell'attribuzione in proprietà di immobili facenti parte dell'asse errio, non si limita (come erroneamente affermato dal giudice di merito) a rinunciare "a far valere la decadenza", in quanto il potere così esercitato afferisce comunque ad un diritto sull'eredità, almeno vantato in quanto chiamato, e quindi a lui appartenente perché espressivo del diritto di accettare quell'eredità. La rinuncia dedotta in transazione non è quindi avulsa dalla qualità di erede legittimo, sicché quanto ricevuto in sede transattiva costituisce tacitazione non già della rinunzia a far valere la decadenza, ma del diritto a succedere in via legittima al "de cuius" e, quindi, esercizio di tale diritto.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11213 del 16/05/2007