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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21902 del 21/10/2011

Modi previsti dalla legge - Necessità - Accettazione desumibile da dichiarazione di terzi - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21902 del 21/10/2011