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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16913 del 02/08/2011

Revoca della rinuncia - Atto autonomo - Esclusione - Effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante - Sussistenza - Accertamento - Criteri.

La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 cod. civ., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16913 del 02/08/2011