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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredità devolute a persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 944 del 30/01/1997

Sovrano Militare Ordine di Malta - Natura - Soggetto di diritto internazionale - Conseguenze - Autorizzazione governativa per l'accettazione di eredità - Necessità - Esclusione - Condizioni.

La posizione di soggetto di diritto internazionale mantenuta nell'ordinamento giuridico italiano dal Sovrano Militare Ordine di Malta comporta che l'atto di accettazione di eredità da parte di quest'ultimo, anche se di natura privatistica, sia valido senza necessità dell'autorizzazione governativa prevista dall'art. 17 cod. civ., quando esso risulti compiuto in stretta correlazione con le finalità istituzionali dello stesso Ordine, come nel caso in cui l'intero asse errio venga a formare la dotazione di un ente con cui l'ordinamento melitense persegue i propri fini (quale, nella specie, una Commenda, all'uopo istituita).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 944 del 30/01/1997