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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - patti successori e donazioni "mortis causa" (divieto) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12474 del 26/08/2002

Patto successorio rinunciativo - Diritto alla restituzione della somma versata al rinunciante in esecuzione del patto - Sussistenza - Liberalità delle attribuzioni - Presunzione - Esclusione.

Dalla nullità del contratto contenente un patto successorio cosiddetto rinunciativo deriva il diritto delle parti di ottenere la restituzione delle eventuali somme versate al rinunciante in esecuzione del patto, in applicazione dei principi relativi all'indebito oggettivo, diritto soggetto a prescrizione, non potendo presumersi la natura liberale delle attribuzioni effettuate in esecuzione del patto , in quanto a questo scopo è necessario individuare con precisione da quali elementi fosse desumibile "l'animus donandi" e verificare l'esistenza dei prescritti requisiti di forma.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12474 del 26/08/2002