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Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - legato - prestazione in genere - obblighi del legatario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1720 del 29/01/2016

Legato d'azienda - Successione del legatario nel complesso dei beni (attivi e passivi) - Fondamento - Conseguenze - Obbligo di pagamento dei debiti aziendali - Limiti.

Il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima, ex art. 671 c.c.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1720 del 29/01/2016