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Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione erria) - in genere - Obbligazioni del "de cuius" - Ripartizione "pro quota" tra gli eredi – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25764 del 24/10/2008

Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Indicazione della propria condizione di coobbligato "pro quota" - Necessità - Natura di eccezione propria - Mancata proposizione - Nel rito del lavoro con la memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ. - Conseguenze.

La norma di cui all'art. 754 cod. civ., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius", in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito errio ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobligato passivo entro il limite della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, sicché la sua mancata proposizione - ove si tratti di debito di lavoro, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ. con indicazione dei coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore, - consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per l'intero.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25764 del 24/10/2008