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Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione erria) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015

Erede universale - Transazione traslativa di beni erri con terzo non legittimario - Assunzione della qualità di coerede in capo al terzo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

L'accordo col quale il soggetto istituito erede universale riconosce, in via di transazione, la titolarità di determinati beni erri a colui che, non avendo la qualità di legittimario pretermesso, pretende diritti sull'eredità in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non determina il riconoscimento della qualità di coerede in capo al destinatario dell'attribuzione patrimoniale, non potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo l'erede istituito è tenuto al pagamento dei debiti erri, non configurandosi in tal caso una vendita di eredità (soggetta a forma scritta "ad substantiam") e, conseguentemente, una responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 1546 cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015