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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016

Presupposti - Danno ai creditori - Nozione - Fattispecie.

Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016