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successioni‭ "‬mortis causa‭" ‬-‭ ‬disposizioni generali‭ ‬-‭ ‬accettazione dell'eredità‭ ‬-‭ ‬in genere‭ (‬pura e semplice‭) ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21348‭ ‬del‭ ‬09/10/2014‭

Ipotesi disciplinate dagli artt.‭ ‬476‭ ‬e‭ ‬527‭ ‬cod.civ.‭ ‬-‭ ‬Differenze‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21348‭ ‬del‭ ‬09/10/2014‭


In tema di successioni‭ "‬mortis causa‭"‬,‭ ‬l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art.‭ ‬476‭ ‬cod.‭ ‬civ.‭ ‬presuppone la volontà,‭ ‬effettiva o presupposta,‭ ‬del chiamato,‭ ‬a differenza dell'ipotesi di cui all'art.‭ ‬527‭ ‬cod.‭ ‬civ.,‭ ‬che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari,‭ ‬assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del‭ "‬de cuius‭"‬,‭ ‬ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21348‭ ‬del‭ ‬09/10/2014‭