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Decreto di esecutività del lodo – Cass. n. 11803/2022

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - decreto di esecutività - Arbitrato - Revoca del c.d. "exequátur" - Ricorso straordinario - Inammissibilità - Ragioni.

 

In tema di arbitrato, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. il provvedimento della corte d'appello che, in sede di reclamo, neghi l'esecutorietà del lodo, non rimanendo preclusa, in tal caso, la possibilità di procedere ad esecuzione forzata, sia in quanto la parte può agire in via ordinaria per fare accertare la sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'efficacia esecutiva del lodo, sia in quanto essa può rinnovarne in alternativa il deposito, con il corredo della documentazione di cui sia stata precedentemente rilevata la mancanza o l'irregolarità.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11803 del 12/04/2022 (Rv. 664669 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_825

 

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Cassazione

11803

2022