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Devoluzione di controversia a collegio arbitrale – Cass. n. 11963/2022

Arbitrato - arbitri - compenso - Devoluzione di controversia a collegio arbitrale - Valore della controversia - Determinazione - Riferibilità ai principi generali - Sussistenza - Criterio del "petitum" - Pronunzie di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

 

In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "petitum", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "ex post" del valore della causa sulla base del concreto "decisum" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11963 del 13/04/2022 (Rv. 664676 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_814

 

Corte

Cassazione

11963

2022