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Applicabilità agli arbitrati disciplinati dal codice di procedura civile – Cass. n. 24462/2021

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Clausola compromissoria - Art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5 del 2003 - Applicabilità agli arbitrati disciplinati dal codice di procedura civile - Esclusione - Fattispecie.

 

La disciplina dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per l'arbitrato societario risulta indubbiamente più rigorosa rispetto al diritto comune, non limitandosi a prescrivere che la clausola compromissoria preveda il numero e le modalità di nomina degli arbitri di competenza delle parti, ma disponendo, a pena di nullità, che, nel caso in cui la designazione sia demandata ad un terzo, quest'ultimo debba essere un soggetto estraneo alla società; trattasi però di disciplina speciale che non è consentito estendere all'arbitrato disciplinato dal codice di rito, il quale prevede che nell' ipotesi in cui la clausola compromissoria si traduca nella violazione del principio secondo cui il meccanismo di designazione degli arbitri deve costituire espressione della volontà di tutti i contendenti, l'affidamento della nomina ad un terzo non estraneo alle parti non comporta la nullità del compromesso o della clausola compromissoria, restando la posizione di terzietà ed imparzialità degli arbitri garantita dall'operatività dell'istituto della ricusazione, come disciplinato dall'art. 815 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha escluso la nullità della clausola compromissoria, la quale prevedeva che il terzo arbitro fosse nominato dal Presidente dell'ABI, associazione cui aderiva anche la banca parte della controversia).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24462 del 10/09/2021 (Rv. 662600 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_815

 

Corte

Cassazione

24462

2021