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Arbitrato in materia di contratti pubblici – Cass. n. 7980/2021

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Arbitrato in materia di contratti pubblici - Impugnazione del lodo per violazione di regole relative al merito della controversia - Art. 241, comma 15 bis, del d.lgs. n. 163 del 2016 - Applicabilità ai collegi arbitrali già costituiti - Esclusione - Norme del codice di rito - Impugnazione per violazione di regole relative al merito - Esclusione - Ragioni.

In tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, il comma 15 bis dell'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 53 del 2010, che consente l'impugnabilità del lodo anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, non trova applicazione riguardo ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 53 del 2010. In tali casi, inoltre, l'impugnazione del lodo a cagione di violazioni di regole di diritto inerenti il merito deve escludersi anche in forza delle norme del codice di rito, richiamate dal comma 2 dell'art. 241 suddetto, allorché le parti, con convenzione arbitrale anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'arbitrato introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, abbiano dichiarato il lodo non impugnabile in applicazione dell'art. 829, secondo comma, c.p.c., nel testo previgente.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7980 del 22/03/2021 (Rv. 660893 - 01)