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Arbitrato - Nomina degli arbitri – Cass. n. 2747/2021

Arbitrato - Nomina degli arbitri - Sostituzione di quello nominato dalla parte - Dopo la nomina del terzo arbitro - Possibilità - Affermazione - Fattispecie.

In tema di arbitrato è legittima la ridesignazione dell'arbitro della parte anche dopo la nomina del terzo arbitro da parte della camera arbitrale in quanto l'art. 811 c.p.c. consente la sostituzione ogni qual volta l'arbitro venga a mancare per qualsiasi motivo ed a prescindere dal momento, al fine di assicurare la continuità del collegio arbitrale (In applicazione di tale principio la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che, in assenza di una specifica contestazione sul fatto che la sostituzione fosse inficiata dalla volontà della parte di modificare la propria precedente scelta in ragione dell'individuazione del terzo arbitro ad opera della camera arbitrale, ha ritenuto che fosse stata rispettata la procedura di cui agli artt. 810 e ss. c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021 (Rv. 660561 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_810, Cod_Proc_Civ_art_811