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Arbitrato di lavori pubblici - Presupposti – Cass. n. 28871/2020

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Arbitrato di lavori pubblici - Presupposti - Artt. 241, 242 e 243 d.lgs. n. 163 del 2006 - Disciplina transitoria - Fattispecie.

In tema di arbitrato cd. amministrato di lavori pubblici, la norma transitoria di cui all'art. 253, comma 34, del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone, quanto alla disciplina dell'arbitrato di cui agli artt. 241, 242 e 243 del medesimo codice dei contratti pubblici, la salvezza delle clausole compromissorie e delle procedure arbitrali antecedenti alla sua entrata in vigore, nei soli casi ivi specificamente previsti ed alla condizione che i collegi arbitrali risultino già costituiti entro tale data; ne consegue l'immediata applicabilità delle nuove disposizioni, aventi carattere inderogabile, riguardo ai collegi arbitrali relativi ad appalti non ricadenti nel d.P.R. n. 1063 del 1962. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione dei giudici d'appello, che aveva trascurato la tardività dell'impugnazione, ancorché l'abrogazione dell'art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 53 del 2010, ad opera del d.l. n. 40 del 2010 comportasse l'applicabilità all'impugnazione dei lodi pronunciati successivamente all'eliminazione della disciplina transitoria dei termini previsti dall'art. 241, comma 15-bis, d.lgs. n. 163 del 2006).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28871 del 17/12/2020

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