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Corrispettivo dovuto agli arbitri – Cass. n. 29192/2020

Arbitrato - arbitri - Arbitrato amministrato ex art. 241 d.lgs. n. 163 del 2006 - Corrispettivo dovuto agli arbitri - Acconto - Mancato deposito - Art. 816-septies c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.

Al cd. arbitrato amministrato di lavori pubblici, disciplinato dall'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, in virtù del rinvio diretto operato dal secondo comma alle disposizioni del codice di procedura civile con il solo limite di quelle incompatibili, è applicabile l'art. 816-septies c.p.c., sicché, nel caso di mancato deposito delle somme da effettuarsi in acconto del corrispettivo dovuto al terzo arbitro nel termine fissato, laddove la camera arbitrale abbia espressamente subordinato la prosecuzione del procedimento a detto versamento, deve ritenersi l'inefficacia della convenzione arbitrale, non ostando all'applicazione di detta disciplina la diversa dizione di "spese prevedibili" di cui all'art. 816 septies c.p.c. e di "acconto del corrispettivo arbitrale" di cui all'art. 243, comma 6, del d.lgs. cit. atteso che la prima nozione include la seconda derivandone peraltro la medesima conseguenza nel caso di mancato adempimento.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29192 del 21/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_816_7

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